Domanda di iscrizione Consulenti Tecnici del giudice

(Estratto dal R.D. 1368/1941 e ss. mm. e ii. recante “Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile” – Artt. 13 e ss. ).

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L’albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell’albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.
L’albo è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un Professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal Consiglio dell’Ordine, o dal Collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate dal Cancelliere del Tribunale.

Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Sulle domande di iscrizione decide il Comitato.

Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione.

Coloro che aspirano all’iscrizione nell’albo debbono farne domanda al Presidente del Tribunale.

A cura del Presidente del Tribunale debbono essere assunte presso le autorità di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell’aspirante.
L’albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato deve provvedere alla revisione dell’albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.

La vigilanza sui Consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d’ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell’associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell’articolo.
Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell’articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

  • l’avvertimento;
  • la sospensione dall’albo per un tempo non superiore ad un anno;
  • la cancellazione dall’albo.

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