Estratto dal D. Lgs. 271/1989 e ss. mm. e ii. recante Norme di attuazione del Codice di procedura penale. Artt. 67 e ss.
Presso ogni Tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.
Nell’albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia.
Quando il Giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.
L’albo dei periti è tenuto a cura del Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, dal presidente del Consiglio dell’Ordine forense, dal Presidente dell’Ordine o del Collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.
Il Comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall’albo.
Il Comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Comitato provvede ogni due anni alla revisione dell’albo.
Possono ottenere l’iscrizione nell’albo le persone fornite di speciale competenza nella materia.
La domanda va diretta al Presidente del Tribunale.
Non possono ottenere l’iscrizione nell’albo le persone:
- condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dallart. 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice di procedura penale;
- cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.
Agli iscritti nell’albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico possono essere applicate, su segnalazione del giudice procedente, le sanzioni dell’avvertimento, della sospensione dall’albo per un periodo non superiore a un anno o della cancellazione.
Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti. Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito.