Si comunica che, a seguito delle disposizioni contenute nel D.M. 08/02/2013 n. 34 “Regolamento in materia delle società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’art. 10, comma 10, della Legge 12/11/2011 n. 83”, il Consiglio dell’Ordine ha istituito la “Sezione Speciale dell’Albo delle Società tra Professionisti” di questo Ordine Ingegneri.
Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013 (“Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011 n.183”) prevede l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri – in una sezione distinta – delle “Società Tra Professionisti” o “società professionali”. Dette società – costituite “secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183” – devono avere come oggetto “l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico”.
Requisiti
la società deve già essere iscritta al Registro delle imprese:
– nella sezione speciale nel caso sia una società di persone,
– nella sezione ordinaria e nella sezione speciale quando sia una società di capitali,
– la società deve avere sede legale nella Provincia di Trento
– (per le società multidisciplinari) il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale
degli stessi deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei
soci.