Interventi soggetti a certificazione energetica
L’attestato di prestazione energetica è obbligatorio nei seguenti casi:
- edifici di nuova costruzione;
- demolizione e ricostruzione dell’edificio;
- ampliamenti superiori al 15% del volume lordo climatizzato dell’edificio esistente o comunque superiori a 500 m3, costituenti una nuova unità immobiliare destinata ad essere utilizzata separatamente;
- ristrutturazioni importanti di primo livello;
- nei casi previsti dalla normativa statale relativamente ai trasferimenti a titolo gratuito e oneroso e alle locazioni di interi immobili o di singole unità immobiliari, per i quali è prevista la redazione dell’attestato di prestazione energetica.
Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica
Sono riconosciuti come soggetti certificatori i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75. L’iscrizione nell’elenco detenuto dagli organismi di accreditamento previsti dalla normativa provinciale costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività di certificazione energetica.