PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Interventi soggetti a certificazione energetica

L’attestato di prestazione energetica è obbligatorio nei seguenti casi:

  1. edifici di nuova costruzione;
  2. demolizione e ricostruzione dell’edificio;
  3. ampliamenti superiori al 15% del volume lordo climatizzato dell’edificio esistente o comunque superiori a 500 m3, costituenti una nuova unità immobiliare destinata ad essere utilizzata separatamente;
  4. ristrutturazioni importanti di primo livello;
  5. nei casi previsti dalla normativa statale relativamente ai trasferimenti a titolo gratuito e oneroso e alle locazioni di interi immobili o di singole unità immobiliari, per i quali è prevista la redazione dell’attestato di prestazione energetica.

Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica

Sono riconosciuti come soggetti certificatori i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75. L’iscrizione nell’elenco detenuto dagli organismi di accreditamento previsti dalla normativa provinciale costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività di certificazione energetica.

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