Con delibera numero 260905 assunta in data 13 aprile 2026, il Consiglio ha così fissato l’entità del contributo alle spese dell’Ordine per il corrente anno 2026 a carico degli iscritti all’Albo:
- € 200,00 per gli iscritti ordinari;
- € 400,00 per le Società tra professionisti.
Per l’anno o frazione di anno solare di prima iscrizione, l’iscritto è esonerato dal pagamento del contributo.
Inoltre, come stabilito con delibera del 9 dicembre 2024 i neo iscritti dal 1 gennaio 2025 che abbiano conseguito la laurea nei due anni precedenti all’iscrizione, oltre all’esonero dal pagamento della quota per l’anno di iscrizione, beneficiano dell’esenzione anche per l’annualità successiva.
Per i neoiscritti nell’anno 2024, laureati nel 2024, si applica la delibera in vigore al momento dell’iscrizione e, pertanto, la quota per l’anno 2026 è pari a €. 150,00.
Per gli iscritti che al 31/12/2025 abbiano compiuto i 75 anni di età, non è richiesto alcun importo.
Per l’incasso delle quote 2026, come deliberato nella seduta del 15/12/2025 si utilizzerà il servizio di riscossione del programma IrideAlbo della Tecsis a mezzo del portale E-FIL integrato.
Il contributo dovrà essere pagato in unica rata entro la scadenza fissata al 31/05/2025.
In caso di mancato pagamento del contributo annuale entro il termine fissato, si procederà a due distinti solleciti, come stabilito dal Consiglio dell’Ordine e, in caso di inadempimento dell’iscritto, si darà l’avvio al procedimento di “giudizio disciplinare” giusta previsione dell’art. 2 L. 536/1949 (“Coloro che non adempiono al pagamento sono passibili di sospensione dall’esercizio della professione a tempo indeterminato, osservate le forme del procedimento disciplinare”).
L’eventuale a sospensione verrà revocata dal Presidente del Consiglio di disciplina dopo il pagamento delle somme dovute a titolo di contributo annuale, degli interessi di mora e della maggiorazione per spese legate al funzionamento del Consiglio di disciplina e delle spese vive legate alla pratica (giusta delibera del Consiglio dell’Ordine n. 140509 di data 17 febbraio 2014”).
Si darà corso alla procedura di riscossione coattiva del credito attraverso Trentino Riscossioni. In tal caso, in attuazione del disposto di cui all’art. 4 della L. 07/08/90, n. 241 e salva ogni diversa facoltà concessa dalle vigenti normative, entro il termine di giorni 30 dalla notifica della cartella esattoriale potrà essere proposto ricorso al Consiglio dell’Ordine avverso l’iscrizione a ruolo.
Il ricorso non interrompe il termine di pagamento.
In caso di trasferimento l’iscritto paga il contributo annuale all’Ordine al cui albo risulta iscritto al 1° gennaio dell’anno in cui avviene il trasferimento.
In caso di decesso dell’iscritto, sarà emesso discarico amministrativo della quota, se non scaduta.
Si ricorda che la Suprema Corte di Cassazione (sezioni unite 1782/2011) ha ricondotto, in un proprio pronunciamento, il contributo annuale dovuto per l’iscrizione a un albo professionale alla nozione di “imposte e tasse”.