Compensi

In “Compensi”: L’art. 9, comma 1, del D.L. 1/2012 così dispone:

“Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico” e, ai sensi del successivo comma 4 “il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.

Le riportate disposizioni evidenziano chiaramente l’intento del legislatore di modulare il corrispettivo alla specifica prestazione, superando il previgente sistema che fissava un compenso tariffato, seppur minimo.

Dalla lettura delle nuove norme balza evidente come vi sia ora la necessità, per il professionista, di adottare con il committente un approccio nuovo e inevitabilmente molto attento allo scrupoloso rispetto delle norme. La possibilità, infatti, di determinare il compenso senza alcun riferimento a parametri prefissati espone il professionista in misura molto maggiore che nel passato a contestazioni.

Il professionista è tenuto a rendere preventivamente nota al cliente la misura del compenso, un preventivo dunque da fornire al committente, per il quale è senza dubbio da consigliare la forma scritta, che evidenzi i compensi per ciascuna singola prestazione e che specifichi anche gli importi di spese, oneri e contributi.

Ribadito quindi che è fatto divieto agli Ordini professionali indicare parametri per la determinazione di compensi professionali (così facendo infatti si potrebbero reintrodurre surrettiziamente le tariffe) e agli iscritti fare riferimento ad ogni genere di tariffa precostituita per la determinazione dei corrispettivi, non può peraltro escludersi che il professionista – d’accordo con il cliente – possa utilizzare e applicare, senza farvi espresso riferimento, le vecchie tariffe e le direttive tariffarie, le quali, ormai abrogate, non potranno costituire termine di confronto con altre tuttora vigenti, ma potranno essere prese in considerazione per i parametri oggettivi e di buona e costante prassi che contengono.

In altre parole, se la scelta dei parametri è certamente rimessa solo alla volontà negoziale delle parti, non può negarsi alle stesse il diritto di utilizzare parametri nuovi, ma anche di prendere come riferimento i parametri contenuti in leggi e direttive oggi decadute.

Sulla scorta delle esposte considerazioni, il Consiglio ha deliberato di mantenere consultabili sul sito le “vecchie” tariffe, le direttive tariffarie dell’Ordine ed altri documenti di prassi o di orientamento emanati da Ministeri e Consiglio Nazionale, tutte certamente abrogate (con le sole eccezioni del DM 143/2013, vigente per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria e del DM 140/2012, il cosiddetto decreto parametri giudiziari), ma i cui i criteri e parametri possono essere ancora adoperati purché ciò sia frutto di libera pattuizione fra le parti.

Link al Servizio Statistica della P.A.T.

D.M. 17GIUGNO 2016: NUOVO DECRETO PARAMETRI LLPP

DM 143/2013: DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DA PORRE A BASE DI GARA NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DEI SERVIZI RELATIVI ALL…

DM 140/2012: DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER LA LIQUIDAZIONE DA PARTE DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE DEI COMPENSI PER LE PROFESSIONI REGOLARMENTE VI…

DM 140/2012: TABELLE A – B – B1 – B2 – B3 – B3.1 – B3.2 – B4 – B5 – B6

D.M. 4 APRILE 2001: TARIFFA PER I LAVORI PUBBLICI (PER LE PRESTAZIONI NON SPECIFICAMENTE CONTEMPLATE É APPLICABILE LA L. 143/1949)

D.M. 4 APRILE 2001: TARIFFA PER I LAVORI PUBBLICI – TABELLE A – B – C – D – E – F – G

D.M. 30.05.2002: TARIFFA PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE

CIRC. CNI 28 NOVEMBRE 1988, N. 227: TARIFFA PER PRESTAZIONI GEOTECNICHE

CIRC. LL. PP. 1 DICEMBRE 1969: TARIFFA URBANISTICA

CIRC. CNI 18 LUGLIO 1958, N.5: TARIFFA PER PRESTAZIONI EX L. 818/84 (N.O.P E C.P.I)

CIRC. CNI 18 MAGGIO 1971, N. 658: PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA

COLLAUDO OPERE STRUTTURALI

PRESTAZIONI DELLA SICUREZZA PER I LAVORI PRIVATI (D. LGS. 81/08)

CALCOLO DELL’ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI (L. 10/1991 E DEL DPR N. 412/993)

COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (L. 10/1991 E L. 46/1990)

COLLAUDO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (L. 46/90)

RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO (L. 46/90)

RELAZIONE ACUSTICA (L.P. 6/91)

RELAZIONE DI CUI AL D. LGS. 277/91

REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO E PIANO DI EMERGENZA (D. LGS 626/94)

RELAZIONE DI VERIFICA SULLE PROTEZIONI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (CEI 81-1)

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

PROGETTO RIGUARDANTE I PROVVEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDIO

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

FOGLIO ELETTRONICO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE PERCENTUALE DELLE SPESE FORFETIZZATE

D.M. 04/04/2001_CALCOLO DELLE PERCENTUALI LIRE

D.M. 04/04/2001_CALCOLO DELLE PERCENTUALI EURO

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