L’Ordine degli Ingegneri, a fronte delle richieste di informazioni ricevute da numerosi iscritti, ritiene opportuno fornire un chiarimento applicativo in considerazione della mutata classificazione della nostra provincia nell’ambito delle misure per il contenimento della diffusione del Covid.
Come è noto, infatti, da lunedì 15 marzo la Provincia Autonoma di Trento è entrata ufficialmente in zona rossa, almeno fino al prossimo 6 aprile.
Allo stato attuale, in base alle ultime disposizioni statali (DPCM 2 marzo 2021 e D.L. 12 marzo 2021, provvedimento da cui discende l’Ordinanza n. 67 del 13 marzo 2021 del Presidente PAT che conferma e stabilisce le regole da applicare con il passaggio in zona rossa) in tutte le zone di rischio (arancione, rossa e gialla) i cantieri edili restano aperti, in quanto gli ultimi provvedimenti anticovid emanati non prevedono la chiusura delle attività edili.
Discorso analogo per quanto riguarda l’attività degli studi professionali, non rientranti tra quelle soggette ad obbligo di chiusura.
L’Ordinanza n.67 non contiene limitazioni e indicazioni relative all’attività di cantiere né a quella degli studi, né richiama le disposizioni che nella scorsa primavera avevano disposto particolari cautele nella gestione dell’attività di cantiere (ex multis l’ordinanza d.d. 15 aprile 2020).
In assenza di ulteriori nuovi provvedimenti locali più stringenti (eventualmente legittimati dal testo del D.L. 12 marzo 2021 in caso di peggioramento della situazione territoriale dei contagi), allo stato attuale si deve ritenere che valgano anche in Provincia di Trento, le sole indicazioni contenute nel DPCM 2 marzo 2021, ovvero:
1) resta l’obbligo di rispettare le disposizioni relative agli spostamenti (autocertificazioni per motivi di lavoro), indicate per ogni zona di rischio, ed eventuali ordinanze emanate dalle varie regioni in cui si va ad operare (ad esempio nella provincia di Bolzano a seguito del passaggio da zona gialla a zona rossa era stata a suo tempo disposta la chiusura dei cantieri).
2) in via principale, è confermata, per espressa previsione contenuta all’art. 4 del DPCM 2 marzo 2021 la validità e la piena applicabilità del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, riportato nell’allegato 13.
Vedi protocollo – allegato 13