Esonero – Paternità/Maternità

Data:
1 Gennaio 1970

L’esonero per paternità/maternità può essere richiesto una sola volta per singolo figlio ed essere inferiore a 12 mesi, l’esonero deve avere in ogni caso una durata multipla di mesi interi ed escludere il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia 10/01/16 terminerà il 09/04/16 incluso). L’esonero per singolo figlio non è frazionabile in più periodi ad eccezione del caso di entrambi i genitori iscritti all’ALBO. In tal caso il periodo può essere frazionato una sola volta e i due periodi possono non essere continuativi. Nel caso di adozione, l’esonero è concesso per massimo 12 mesi da svolgersi entro i primi due anni dalla data di adozione, indipendentemente dall’età del bambino.

Allegato: ESONERO-maternita-paternita-doc_1576229906.doc