I dipendenti di aziende private che si trovano in Mobilità/Cassa integrazione per un periodo non inferiore a 6 mesi nel corso di un anno solare possono richiedere di essere parzialmente esonerati dall’obbligo formativo a condizione che nel periodo suddetto non svolgano alcuna attività professionale connessa con l’obbligo della formazione continua. L’esonero concesso è pari a 2,5 CFP / mese.
Esonero per Cassa Integrazione
Argomenti
modulistica esoneri cfp
Data:
1 Gennaio 1970