Esonero per Lavoro all’Estero

Data:
1 Gennaio 1970

La richiesta di esonero per lavoro all’estero deve essere inoltrata alla fine del periodo di permanenza all’estero.
Nel caso di esoneri che si estendono su due annualità consecutive (esempio: inizio 12 novembre 2015 e fine 11 maggio 2016) devono essere presentate due istanze. Nel caso in cui il periodo relativo alla prima parte (periodo che termina al 31 dicembre) risultasse essere inferiore ai sei mesi, è consentito concedere l’esonero a condizione che entro il 31 dicembre dell’anno successivo il professionista inoltri richiesta di esonero per un periodo pari ad almeno il numero di mesi restanti per raggiungere il minimo previsto. In caso di assenza di tale richiesta l’esonero concesso sarà revocato in automatico dall’anagrafe nazionale dei crediti.
Nel caso in cui il professionista richieda un esonero superiore ai 12 mesi già concessi in precedenza, questo può essere riconosciuto solo a condizione che il professionista autodichiari di non aver svolto, per il periodo richiesto, attività professionale in Italia.

Allegato: ESONERO-lavoro-all-estero-doc_1577389977.doc